L’art. 37 del “Decreto Semplificazione” (comma e) entrato in vigore il 17 luglio scorso prevede che tutti i professionisti iscritti agli albi, quindi anche i medici e gli odontoiatri, vengano sospesi dalla professione in caso di mancata comunicazione della Pec. Si ricorda che tale obbligo, per quanto fino ad oggi non sanzionato, è in vigore dal 2009.
Si invitano pertanto nuovamente gli iscritti che non avessero provveduto a mettersi in regola con la disposizione di legge.
Per semplificare la procedura è possibile usufruire a costi ridottissimi della convenzione Fnomceo/Aruba che consente anche di evitare di trasmettere l’indirizzo Pec all’Ordine (viene trasmesso direttamente da Aruba). Per procedere all’attivazione clicca qui (il codice convenzione è OMCEO-BG-0017) e segui le istruzioni.
In caso di mancata attivazione l’Ordine è tenuto a procedere con diffida e successiva sospensione dall’esercizio della professione.
Chi avesse già attivato l’indirizzo Pec (non attraverso la convenzione citata) e non l’avesse ancora comunicato all’Ordine, dovrà farlo in tempi rapidi, con una mail ordinaria indirizzata a segreteria@omceo.bg.it, allegando l’apposito modulo debitamente compilato e sottoscritto unitamente a copia del documento d’identità.