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ufficio stampa - comunicazione n. 59 del 30.07.2020

ufficio stampa - comunicazione n. 59 del 30.07.2020

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Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Bergamo

Ente sussidiario dello Stato

Newsletter n.59 - 02 Dicembre 2024

Buonasera Visitatore

‍NOI MEDICI CI VACCINIAMO CONTRO L'INFLUENZA? ULTIMO GIORNO PER PARTECIPARE AL SONDAGGIO

Cara/o collega chiediamo due minuti del tuo tempo per rispondere al sondaggio che ci consentirà di avere dati aggiornati sull’argomento, in previsione di un webinar che l'Ordine, Aidm e Simg  vorrebbero organizzare a settembre. Il tuo contributo (entro domani sera, 31 luglio) è estremamente prezioso ed importante. Grazie per il tempo che vorrai dedicarci!

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC): PREVISTA LA SOSPENSIONE DALL'ATTIVITA' PROFESSIONALE PER LA MANCATA ATTIVAZIONE

L’art. 37 del “Decreto Semplificazione” (comma e) entrato in vigore il 17 luglio scorso prevede che tutti i professionisti iscritti agli albi, quindi anche i medici e gli odontoiatri, vengano sospesi dalla professione in caso di mancata comunicazione della Pec. Si ricorda che tale obbligo, per quanto fino ad oggi non sanzionato, è in vigore dal 2009.

Si invitano pertanto nuovamente gli iscritti che non avessero provveduto a mettersi in regola con la disposizione di legge.

Per semplificare la procedura è possibile usufruire a costi ridottissimi della convenzione Fnomceo/Aruba che consente anche di evitare di trasmettere l’indirizzo Pec all’Ordine (viene trasmesso direttamente da Aruba). Per procedere all’attivazione clicca qui (il codice convenzione è OMCEO-BG-0017) e segui le istruzioni.

In caso di mancata attivazione l’Ordine è tenuto a procedere con diffida e successiva sospensione dall’esercizio della professione.

Chi ha già attivato e comunicato l'indirizzo Pec all'Ordine non deve fare nulla. 

Chi invece ha già attivato l’indirizzo Pec (non attraverso la convenzione citata) ma non l’ha ancora comunicato all’Ordine, dovrà farlo in tempi rapidi, con una mail ordinaria indirizzata a segreteria@omceo.bg.it, allegando l’apposito modulo (completo di tutte le pagine) debitamente compilato e sottoscritto unitamente a copia  del documento d’identità.

REGIME FISCALE DEI COMPENSI EROGATI AI SOSTITUTI MEDICI IN CONTINUITÀ ASSISTENZIALE

Con la Risoluzione n. 41/E del 15 luglio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime fiscale applicabile ai compensi erogati ai sostituti medici in continuità assistenziale. 

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che: “In relazione alla fattispecie in esame, considerato che l’iscrizione all’albo professionale costituisce il titolo necessario per poter svolgere l’attività di sostituto medico in continuità assistenziale, si ritiene che tale attività sia riconducibile all’esercizio di una attività professionale abituale. Ne consegue, pertanto, che l’Istante sarà obbligato all’apertura della partita IVA e all’emissione della fattura nei confronti dell’Azienda Sanitaria, nonché a dichiarare il compenso percepito tra i redditi di lavoro autonomo. Al riguardo, si fa presente che il contribuente, qualora ricorrano le condizioni richieste, potrà fruire del regime forfetario previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015) così come modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), che prevede l’applicazione di una imposta unica sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP, ed esclude la rivalsa dell’IVA nei confronti dei committenti”

ENPAM: MODELLO D RINVIATO AL 30 SETTEMBRE

Slitta al 30 settembre il termine per inviare la dichiarazione dei redditi professionali all’Enpam. Il Modello D 2020 sarà disponibile nell’area riservata dalla fine di luglio.

Stessa scadenza del 30 settembre per richiedere l’addebito diretto dei contributi sul conto corrente, nel caso non si sia già attivato il servizio, e scegliere come personalizzare il piano di pagamento.

Solo con la domiciliazione infatti si può decidere di versare la Quota B a rate, tra l’altro beneficiando automaticamente di tutte le proroghe eventualmente deliberate da Enpam. Per i dettagli clicca qui.

ECM: 50 CREDITI ACQUISITI PER CHI HA SVOLTO ATTIVITA’ PROFESSIONALE DURANTE LA PANDEMIA

Una norma transitoria nella legge 6 giugno 2020 n. 41 riconosce, per il 2020, come maturati i crediti da acquisire (per il medesimo anno) nell'ambito della formazione, qualora i soggetti abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tale ambito, la norma fa riferimento ai medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti che siano dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle aziende sanitarie locali, delle strutture sanitarie private accreditate o che siano liberi professionisti. Per tali soggetti, qualora ricorra la condizione summenzionata, i 50 crediti da acquisire nell'anno 2020 (come quota della misura integrale di 150 crediti, relativi al triennio 2020-2022) si intendono in ogni caso maturati.

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