L’art. 37 del “Decreto Semplificazione” (comma e) entrato in vigore il 17 luglio scorso prevede che tutti i professionisti iscritti agli albi, quindi anche i medici e gli odontoiatri, vengano sospesi dalla professione in caso di mancata comunicazione della Pec. Si ricorda che tale obbligo, per quanto fino ad oggi non sanzionato, è in vigore dal 2009.
Si invitano pertanto nuovamente gli iscritti che non avessero provveduto a mettersi in regola con la disposizione di legge.
Per semplificare la procedura è possibile usufruire a costi ridottissimi della convenzione Fnomceo/Aruba che consente anche di evitare di trasmettere l’indirizzo Pec all’Ordine (viene trasmesso direttamente da Aruba). Per procedere all’attivazione clicca qui (il codice convenzione è OMCEO-BG-0017) e segui le istruzioni.
In caso di mancata attivazione l’Ordine è tenuto a procedere con diffida e successiva sospensione dall’esercizio della professione.
Chi ha già attivato e comunicato l'indirizzo Pec all'Ordine non deve fare nulla.
Chi invece ha già attivato l’indirizzo Pec (non attraverso la convenzione citata) ma non l’ha ancora comunicato all’Ordine, dovrà farlo in tempi rapidi, con una mail ordinaria indirizzata a segreteria@omceo.bg.it, allegando l’apposito modulo (completo di tutte le pagine) debitamente compilato e sottoscritto unitamente a copia del documento d’identità.