In relazione alle informazioni, non sempre precise, che stanno circolando in questi giorni sull'obbligo vaccinale per operatori sanitari, ti trasmettiamo (nuovamente):
- testo art. 4 del Decreto Legge 01.04.201 n. 44 convertito in Legge 76/2021
- parere del Ministero della Salute del 17 giugno 2021
- comunicazione Fnomceo n. 135 del 21 giugno 2021
Si precisa quindi che l'Ordine ha esclusivamente la funzione di prendere atto di quanto trasmesso da Ats, applicando in modo automatico - a cura delle competenti Commissioni di Albo Medici e Albo Odontoiatri - la sospensione a tutti gli effetti dall'attività professionale fino al 31.12.2021 o fino all'adempimento dell'obbligo vaccinale.
Si ricorda inoltre che l'eventuale certificazione di esonero dall'obbligo vaccinale - da presentare all'Ats (non all'Ordine) - deve essere rilasciata esclusivamente dal medico di medicina generale che ha in carico l'assistito e deve ovviamente avere le caratteristiche di una certificazione di esonero e non di un certificato anamnestico. Il certificato anamnestico può essere eventualmente rilasciato, su richiesta dell'assistito, ma non ha alcun valore ai fini della normativa sull'esonero dalla vaccinazione.