In relazione alle informazioni, non sempre precise, che stanno circolando in questi giorni sull'obbligo vaccinale per operatori sanitari, ti trasmettiamo (nuovamente):
- testo art. 4 del Decreto Legge 01.04.201 n. 44 convertito in Legge 76/2021
- parere del Ministero della Salute del 17 giugno 2021
- comunicazione Fnomceo n. 135 del 21 giugno 2021
Si precisa quindi che l'Ordine ha esclusivamente la funzione di prendere atto di quanto trasmesso da Ats, applicando in modo automatico - a cura delle competenti Commissioni di Albo Medici e Albo Odontoiatri - la sospensione a tutti gli effetti dall'attività professionale fino al 31.12.2021 o fino all'adempimento dell'obbligo vaccinale.
Si ricorda inoltre che l'eventuale certificazione di esonero dall'obbligo vaccinale - da presentare all'Ats (non all'Ordine) - deve essere rilasciata esclusivamente dal medico di medicina generale che ha in carico l'assistito e deve ovviamente avere le caratteristiche di una certificazione di esonero e non di un certificato anamnestico. Il certificato anamnestico può essere eventualmente rilasciato, su richiesta dell'assistito, ma non ha alcun valore ai fini della normativa sull'esonero dalla vaccinazione.
Si segnala, infine, che all'Ordine non vanno inoltrati neppure i certificati di vaccinazioni effettuate all'estero o il Green Pass. Ogni documento, se e quando richiesto, deve essere trasmesso a Ats Bergamo.