Cara e caro collega,
il Ministero della Salute, in data 15 maggio 2024 - rispondendo ad un quesito della Associazione Nazionale Dentisti Italiani - ha dato un parere riguardante l'obbligo di nomina dell'esperto di Radioprotezione da parte del «odontoiatra collaboratore» che lavora presso altri e diversi studi odontoiatrici.
Il quesito posto da Andi è nato in conseguenza di una sanzione emanata sul territorio lombardo a colleghi collaboratori di studio.
Nel testo si legge che «appare sufficiente che il lavoratore autonomo, libero professionista, dimostri di aver adempiuto a quanto previsto dal comma 2, lettere a, b e c (art.114 D.Lgs 101/20) senza dover nominare formalmente lo stesso ERP (esperto di radioprotezione) dell'esercente (datore di lavoro dove collabora) o uno suo proprio».
Questo parere, a firma del Ministero della Salute, termina citando anche il parere dato, un anno fa, dalla Fnomceo, in linea con quanto scritto dallo stesso Ministero.
Certamente un parere favorevole al mantenimento in essere della attuale operatività del rapporto professionale tra collaboratori e studi dove essi collaborano, evitando, quindi, al collaboratore stesso, l'obbligo di una nomina specifica di un proprio esperto di radioprotezione.
Questo per tua conoscenza e per sottolineare l'importanza di un parere che, ad oggi, può dirimere dubbi e permettere di evitare anche i costi economici di una «nomina» ulteriore sulla gestione già complessa della attività odontoiatrica.
Un cordiale saluto.
dott. Stefano Almini
Presidente CAO Bergamo
Scarica qui il parere del Ministero della Salute e la nota della Fnomceo