In seguito alla Circolare della Presidenza del Consiglio ed alle prime disposizioni pervenute dal Coordinamento Generale medico legale dell’INPS, a parziale rettifica ed integrazione del messaggio precedente si comunica quanto segue:
- I MMG e gli altri medici convenzionati con il SSN, che conoscono la situazione critica dei loro pazienti, possono fare il certificato di malattia indicando nel campo diagnosi del certificato la diagnosi dettagliata che consenta di far inquadrare il lavoratore nella categoria di cui al comma 2 art 26 DL 18/2020 (ad esempio: trapiantato di rene in stato di immunodepressione in isolamento domiciliare precauzionale per emergenza COVID-19).
- Il codice nosologico al momento non è essenziale, si può omettete oppure indicare quello della malattia cronica riportata nel campo della diagnosi.
- Diversamente da quanto consigliato in precedenza ed in altre province, il codice V07 (persone con necessità di isolamento, altri rischi potenziali di malattie e misure profilattiche) NON va usato.
- La certificazione di malattia, in presenza delle condizioni cliniche previste dalla norma in oggetto, appare poter essere rilasciata anche indipendentemente dal precedente riconoscimento di Invalidità Civile o Handicap.
- Rimane il codice V29.0 in caso di QUARANTENA ed ISOLAMENTO FIDUCIARIO.
Dr. Antonio Maggio
DIREZIONE PROVINCIALE BERGAMO
Ufficio Medico Legale, Certificati medici